Stabilite con DGR n. 338 del 05 maggio 2026 le modalità di iscrizione, tenuta e aggiornamento dell’Elenco regionale degli operatori dello spettacolo viaggiante, istituito dall’art. 3 della L.R. n. 17/2025.
Domande in sede di prima applicazione, 𝗻𝗲𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟲, 𝗱𝗮𝗹 𝟭𝟴 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗮𝗹 𝟭𝟴 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 e 𝗽𝗲𝗿 𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗻𝗻𝗶 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝘃𝗶 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝟭 𝗮𝗹 𝟯𝟬 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲
L’operatore richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
- sede legale ed operativa nel territorio regionale;
- licenza d’esercizio di cui all’art. 69 del Regio Decreto n. 773/1931, intestata al richiedente;
- documentata attività professionistica di spettacolo viaggiante nel territorio regionale, svolta da almeno un biennio alla data di richiesta di iscrizione; gli operatori che hanno trasferito la sede legale e operativa in Veneto possono essere iscritti all’Elenco dopo tre anni dalla data di trasferimento;
- essere iscritto alla Camera di Commercio da almeno due anni alla data di richiesta di iscrizione;
- essere in possesso di matricola INPS/ ex Enpals.
Elenco regionale costituisce il necessario presupposto per l’attuazione degli interventi di sostegno regionale previsti dall’art. 7 della L.R. n. 17/2019 e di seguito indicati:
- contributi ai titolari di licenza per attività di spettacolo viaggiante iscritti all’Elenco di cui all’art. 3, per attività innovative, di ricerca e sperimentazione delle nuove tecniche di intrattenimento (art. 7, co.1, lett. b);
- contributi ai giovani operatori dello spettacolo viaggiante iscritti all’Elenco di cui all’art. 3 e in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta” (art. 7, co. 1, lett. c);
- contributi agli enti di formazione accreditati che svolgono corsi di formazione e aggiornamento rivolti agli operatori delle attività di spettacolo viaggiante iscritti all’Elenco di cui all’art. 3 (art. 7, co. 1, lett. d);
- finanziamenti agevolati, anche combinati a contributi a fondo perduto, ovvero sostegno di operazioni di leasing, agli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante titolari della licenza e iscritti all’Elenco di cui all’art. 3 per l’acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali appartenenti all’elenco di cui all’art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”, nonché per l’adeguamento delle attrazioni ai criteri di sicurezza previsti dalla normativa vigente per le attività dello spettacolo viaggiante (art. 7, co. 2).
Per info: https://url.regve.it/r/DGR_338_2026
