Plateatici a Treviso: 150 richieste per il rinnovo 2023-2027
Pubblicato
7 Novembre 2022
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5 minuti
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Sono arrivate 150 richieste per il rinnovo dei plateatici dal 2023 al 2027 al Servizio Attività produttive del Comune di Treviso. Sono in corso le verifiche da parte della Sovrintendenza, del Comando della Polizia locale e dell’Ufficio Tributi per poter rilasciare le nuove concessioni dando continuità alle attuali occupazioni per l’attività di somministrazione all’aperto.

Una cinquantina in meno rispetto al dato complessivo registrato nel 2022, ma destinato ad aumentare per quelle attività che vorranno svolgere l’attività solo per le stagioni estive 2023-2027.

Tutte le attività che non avranno ottenuto il rinnovo della concessione non potranno più avere sedie e tavolini fuori dal locale dal 1 gennaio 2023.

L’emergenza sanitaria per il Covid e la liberalizzazione dell’attività all’aperto (che ha consentito l’utilizzo a titolo gratuito per gran parte dell’ultimo biennio), hanno portato ad una vera e propria esplosione di dehor, per soddisfare il cambiamento delle abitudini dei consumatori, ora abituati a stare all’aperto in tutte le stagioni. Entro il 30 settembre osti, baristi e ristoratori hanno dovuto inoltrare al Comune le domande di rinnovo quinquennale degli esterni arrivati ad essere 204 a fine estate. Il minor numero di richieste è giustificato dal fatto che alcuni dei nuovi dehors, rilasciati durante l’emergenza sanitaria, hanno usufruito di deroghe in spazi normalmente vietati dal codice della strada o ambiti tutelati (ad esempio essere i plateatici dall’altro lato della strada rispetto al locale in strade trafficate, in aree distanti dal proprio locale,, in stalli riservati: in questi casi gli operatori, già sapendo che una eventuale richiesta non sarebbe stata accolta, non l’hanno fatta.

Dal 2023 la concessione dei plateatici dovrà rispettare le norme del regolamento edilizio in tema di decoro, colori, materiai e forme; quelle del codice della strada per posizionamento e ingombro; quella della Soprintendenza per forme e ambiti. Ecco cosa prevede il Regolamento edilizio in materia di plateatici:

“Art. 53.2 Prescrizioni tecniche per i plateatici pertinenziali di pubblici esercizi.

  1. I plateatici pertinenziali di pubblici esercizi sia su area pubblica che privata ad uso pubblico devono
    essere realizzati nel rispetto della vigente normativa per i portatori di handicap e, al fine di un coerente inserimento nel contesto urbano, devono avere le caratteristiche sottoriportate.
  2. Tavolini e sedie:
    2.1. È consentita la collocazione di tavolini e le sedie aventi struttura portante in metallo, legno o ghisa con esclusione di materiali plastici ed ecorattan, coordinata fra di loro per forma, colore e materiale. Sono ammesse altresì sedie tipo regista con struttura in metallo nero o verde scuro RAL 6012, con tele di colore Bianco Ecru o verde RAL 6012 con tavoli abbinati in metallo nero o verde scuro RAL 6012. Non sono ammessi divani, poltrone e panche.
  3. Coperture:
    3.1. È consentita la copertura delle aree concesse con ombrelloni in forma quadrata o rettangolare, con unico piedistallo non infisso nella pavimentazione.
    3.2. Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico, ma in tela impermeabilizzata e privo di scritte pubblicitarie di colore Bianco Ecru o Verde scuro RAL 6012 con balza lineare.
    3.3. Non sarà consentita l’apposizione di ombrelloni in continuo con tende fisse.
    3.4. Non sono ammesse scritte o disegni di alcun tipo su sedie, tavoli, tende ed ombrelloni.
  4. Illuminazione:
    4.1. L’illuminazione delle occupazioni del suolo potrà essere eseguita con soluzioni che si distinguano per design lineare da concordare con la Commissione competente.
  5. Pedane:
    5.1. Non è consentito l’allestimento di pedane ad esclusione per plateatici ubicati in area di parcheggio o in area con pavimentazione sconnessa o in area con pavimentazione con dislivello. In detti casi la pedana deve essere costruita in modo tale da garantire l’accesso dei portatori di handicap e l’eventuale rampa d’accesso deve essere compresa nel perimetro della pedana. Le pedane devono essere di materiale ligneo, prive di balaustre perimetrali e senza copertura fissa.
  6. Delimitazioni (paravento):
    6.1. È ammessa l’installazione di delimitazioni paravento solo nella stagione invernale. Dette strutture
    devono essere realizzate in vetro con caratteristiche anti infortunistica di forma regolare, semplice
    rettangolare, trasparenti ad esclusione delle sottoluci che possono essere in vetro acidato, satinato o
    in metallo traforato; il bordo superiore deve essere privo di struttura.
    6.2. Non possono contenere scritte pubblicitarie; l’altezza massima concessa è pari a 1,80 metri di cui 1 metro di sottoluce.
    6.3. Non è ammesso l’uso di tappeti, moquette o finto prato sulle pedane o come delimitazione a terra dei dehors.
  7. Saranno valutate dalla Commissione competente anche soluzioni diverse da quelle sopra descritte, che si distinguono per design e qualità dei componenti anche in aggiunta alla selezione prescelta.
  8. Qualora tali manufatti vengano installati in ambiti sottoposti a vincolo culturale/paesaggistico, si rinvia a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.., salvo precisare che:
    a) anche in presenza di vincoli, monumentali o paesaggistici, non è necessaria l’Autorizzazione di cui
    all’art.21 (Beni culturali) o di cui all’art.146 (Beni paesaggistici) del D.Lgs. 42/2004, limitatamente alle
    installazioni di sedie, tavolini ed ombrelloni, salvo quando questi ultimi rechino disturbo od occultino la vista di monumenti o beni culturali;
    b) in presenza di vincoli, monumentali sono invece soggette ad Autorizzazione di cui all’art.21 (Beni
    culturali) e, qualora previso dalla normativa vigente, di cui all’art.146 (Beni paesaggistici) del D.Lgs.
    42/2004, l’installazione di pedane, fioriere, strutture, paraventi ed altro;
    c) è sempre necessaria in Centro Storico, e per le piazze e le strade storiche, l’autorizzazione alla
    concessione dell’uso del suolo pubblico di cui all’art.106 del Codice dei Beni Culturali.”